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Segnalazioni - Whistleblowing

Whistleblowing: sistema di segnalazione interno

Selex adotta il sistema di segnalazione interno di illeciti(Whistleblowing), recepito in Italia dal D.Lgs n. 24/2023, con l’obiettivo di agevolare la segnalazione di illeciti di cui dovesse rendersi responsabile l’azienda e di attuare la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse o l'integrità dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo privato.

Di seguito viene descritto in sintesi il contenuto e la finalità della norma (oltre all’indicazione del canale interno per procedere a segnalazioni):


1. Cosa può essere oggetto della segnalazione:

Si intendono per: «violazioni» comportamenti, atti od omissioni che ledono l'integrità della Società e che consistono in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite ai sensi del D.Lgs 231/2001 e del Codice Etico;
- illeciti relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- regolamentazione interna all’azienda (procedure, policy, istruzioni operative, etc)

Sono escluse contestazioni o rivendicazioni di carattere personale, che attengono esclusivamente al rapporto individuale di lavoro della persona segnalante.


2. Chi può effettuare la segnalazione:

- Lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e collaboratori dell’azienda;
- Liberi professionisti e consulenti che prestano la loro operaper l’azienda;
- Gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione,direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- Ogni altro soggetto che venga a conoscenza di illeciti aziendali;

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ola divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:
a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
b) durante il periodo di prova;
c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridicose le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nelcorso del rapporto stesso


3. Come si tutela del Segnalante:

La norma protegge la persona che effettua segnalazioni (garanzia dell’anonimato), ovvero tutela:
- L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità (che non può essere rivelata, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante), a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate dalla Società a trattare tali dati;
- E' dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati nonché nelle procedure di segnalazione interna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.
- Le persone segnalanti non possono subire alcuna ritorsione.

Le misure di protezione si applicano alle persone segnalanti se al momento della segnalazione la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo previsto dalla norma.

Rimane la responsabilità della persona segnalante nel caso in cui la segnalazione non sia fondata e configuri i reati di diffamazione o di calunnia, casi in cui la Società può tutelarsi nelle sedi opportune.


4. Canale di segnalazione interna:

Selex ha attivato ai sensi del Decreto Whistleblowing il seguente canale di segnalazione interna che consente nell’invio in modalità informatica di segnalazioni in forma scritta e garantisce, anche tramite crittografia, la riservatezza del Segnalante e della Persona Coinvolta nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione:

Invia Segnalazione

Nell'ambito dell’effettuazione della segnalazione, è necessario che risultino chiare:
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.


5. Cosa fa Selex una volta ricevuta la segnalazione:
Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, Selex svolge le seguenti attività:
- rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

6. Protezione dei dati personali:
- Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, sarà effettuato a norma del GDPR e del Codice Privacy.
- I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
- I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dalla Società in qualità di Titolare del trattamento, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
- Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

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